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LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1588

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia Imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa in Roma il 31 luglio 1958.

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Testo in vigore dal:  18-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzero per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.