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LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1588

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia Imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa in Roma il 31 luglio 1958.

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Testo in vigore dal: 18-1-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  tra  l'Italia  e  la  Svizzero  per  evitare  la  doppia
imposizione  sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale,
conclusa a Roma il 31 luglio 1958.