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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1578

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

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Testo in vigore dal:  15-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia, con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 14 del paragrafo stesso.