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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1578

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

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Testo in vigore dal: 15-1-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della, Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   esecuzione  delle  norme  contenute  nel  paragrafo  23  della
Convenzione  sulle  disposizioni  transitorie annesse al Trattato che
istituisce  la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a
Parigi  il  18  aprile  1951,  reso esecutivo in Italia, con legge 24
giugno  1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a
favore  del  personale  licenziato da aziende siderurgiche rientranti
nella  sfera  di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente
al  1  maggio  1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi
legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c),
d) dell'alinea 14 del paragrafo stesso.