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LEGGE 18 dicembre 1960, n. 1561

Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati.

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Testo in vigore dal:  30-12-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.