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LEGGE 18 dicembre 1960, n. 1561

Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati.

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Testo in vigore dal: 30-12-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  di anzianita' dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo
comma,  del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito
nella  legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura
non  inferiore  all'importo  di  tante mensilita' di retribuzione per
quanti  sono  gli  anni  di  servizio  prestati.  Le frazioni di anno
verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le
frazioni di mese superiori a 15 giorni.