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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1556

Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti.

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Testo in vigore dal:  13-1-1961

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge 23 febbraio 1952, n. 93, è concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;