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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1556

Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti.

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Testo in vigore dal: 13-1-1961
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge
23 febbraio 1952, n. 93, e' concesso un nuovo termine con scadenza al
centottantesimo  giorno  successivo  alla  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  I  ricorsi  saranno esaminati da una Commissione centrale unica per
le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;