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LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1315

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina".

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Testo in vigore dal:  1-12-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 74, è elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da lire 500 mila a lire un milione.