stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1315

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina".

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 1-12-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli
Alpina",  con  sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953,
n.  74, e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da
lire 500 mila a lire un milione.