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LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1226

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito.

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Testo in vigore dal:  3-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella D di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.