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LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1226

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-11-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 luglio 1959 le misure degli assegni familiari e
del  relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica
per  gli  assegni familiari, previste dalla tabella D di cui al testo
unico  30  maggio  1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari,
modificate  con  legge  16  maggio  1956,  n. 504, sono sostituite da
quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.