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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1216

Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1969)
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Testo in vigore dal:  1-1-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, è elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 novembre 1962, n.1614 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
È altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 21 novembre 1969, n.928 nel modificare l'art. 1 della L. 14 novembre 1962, n.1614 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1968."