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LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1216

Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1969)
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Testo in vigore dal: 1-1-1970
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  10  luglio 1960 il contributo annuo ordinario in
favore  dell'Unione  italiana  ciechi,  di cui al secondo comma della
legge 28 luglio 1950, n. 626, e' elevato da lire 20 milioni a lire 50
milioni. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  14  novembre 1962, n.1614 ha disposto (con l'art. 1) che "A
decorrere  dal  1  luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore
dell'Unione  italiana  ciechi  di  cui alla legge 14 ottobre 1960, n.
1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
  E'  altresi'  concesso  alla  predetta  Associazione  un contributo
straordinario di lire 37,5 milioni."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  21 novembre 1969, n.928 nel modificare l'art. 1 della L. 14
novembre 1962, n.1614 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che
"Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con
la  legge  14  novembre  1962,  n.  1614,  in  lire  75.000.000 viene
aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1968."