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LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1589

Modificazione all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952 n. 101, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba.

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Testo in vigore dal:  18-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il numero 6) dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, è sostituito dal seguente:
"6) da 5 rappresentanti delle imprese industriali commerciali, agricole, alberghiere, artigianali dell'isola, nominati dal prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1960

GRONCHI FANFANI - SCELBA - COLOMBO - FOLCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA