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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1266

Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  24-11-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.