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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1266

Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 24-11-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Associazione  nazionale  dei  finanzieri  in congedo, eretta in
ente  morale  con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere
concesse  sovvenzioni  entro  il limite massimo di lire 5.000.000 per
esercizio finanziario.