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LEGGE 22 settembre 1960, n. 1080

Norme concernenti i musei non statali.

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Testo in vigore dal:  27-10-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda della importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:
1) musei multipli;
2) musei grandi;
3) musei medi;
4) musei minori.
L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da:
un rappresentante del Ministero della pubblica;
istruzione, che presiede il Comitato;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
due Sovrintendenti, uno per le antichità e l'altro per l'arte medioevale e moderna;
un rappresentante dell'Associazione dei comuni e uno dell'Associazione delle province;
un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.
Il Comitato è nominato per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.