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LEGGE 22 settembre 1960, n. 1080

Norme concernenti i musei non statali.

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Testo in vigore dal: 27-10-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  musei  appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda della
importanza  delle  loro  collezioni  ed  in  rapporto ad una adeguata
organizzazione   artistica,   scientifica   e  culturale  rispondente
all'interesse  nazionale  che essi rivestono, vengono ripartiti nelle
seguenti quattro categorie:
    1) musei multipli;
    2) musei grandi;
    3) musei medi;
    4) musei minori.
  L'assegnazione  dei  musei alle singole categorie e i trasferimenti
da  categoria  a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri
per  l'interno  e  per  la  pubblica  istruzione a seguito del parere
espresso da un Comitato composto da:
    un rappresentante del Ministero della pubblica;
    istruzione, che presiede il Comitato;
    un rappresentante del Ministero dell'interno;
    due  rappresentanti  del  Consiglio  superiore delle antichita' e
belle arti;
    due  Sovrintendenti,  uno  per le antichita' e l'altro per l'arte
medioevale e moderna;
    un    rappresentante   dell'Associazione   dei   comuni   e   uno
dell'Associazione delle province;
    un  rappresentante  dell'Associazione  dei direttori e funzionari
dei musei locali.
  Il  Comitato  e'  nominato per decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Esso ha
sede presso il Ministero della pubblica istruzione.