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LEGGE 28 gennaio 1960, n. 31

Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-3-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.
Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.