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LEGGE 28 gennaio 1960, n. 31

Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-3-1960
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza  delle  alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel
territorio  nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20
giugno  1958  al  10  dicembre  1959 in conformita' alle disposizioni
della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge
13 luglio 1957, n. 554.
  Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i
programmi   per  l'attuazione  delle  provvidenze  previste  in  tali
disposizioni.