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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1237

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  19-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I beni immobili trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.