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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1237

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 19-2-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  beni  immobili  trasferiti  in  proprieta'  dell'Opera nazionale
combattenti  a  termini  degli articoli 14 e seguenti del regolamento
legislativo  approvato  con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
convertito  nella  legge  16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere
retrocessi,  qualora  la trasformazione fondiaria sia stata eseguita,
anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.