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LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1211

Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  10-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1959-60 un ulteriore limite d'impegno di lire 131.625.000. La somma complessiva di lire 4.606.875.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente, sarà inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione, rispettivamente, di annue lire 121.000.000 e lire 10.625.000 dall'esercizio 1959-60 all'esercizio 1993-94.