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LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1211

Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal: 10-2-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto
nazionale  per  le case degli impiegati dello Stato del contributo di
cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, e' autorizzato per
l'esercizio   1959-60   un   ulteriore   limite   d'impegno  di  lire
131.625.000.  La  somma  complessiva di lire 4.606.875.000 occorrente
per  il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente, sara'
inscritta  in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa
del  Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione,
rispettivamente,   di   annue  lire  121.000.000  e  lire  10.625.000
dall'esercizio 1959-60 all'esercizio 1993-94.