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LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1152

Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma per gli esercizi finanziari 1959-1960 e 1960-1961.

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Testo in vigore dal:  27-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1959-60.