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LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1152

Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma per gli esercizi finanziari 1959-1960 e 1960-1961.

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Testo in vigore dal: 27-1-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assegno  ordinario  annuale  di  lire  un milione per le spese di
funzionamento  dell'Istituto  internazionale  per  l'unificazione del
diritto  privato,  di  cui  all'art.  2 del decreto-legge 3 settembre
1926,  n.  2220,  convertito  nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e'
elevato  a  lire  60.000.000,  per la durata di due anni, a decorrere
dallo esercizio finanziario 1959-60.