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LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1150

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

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Testo in vigore dal:  27-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di lire 75 milioni quale contributo straordinario globale per gli anni 1956, 1957 e 1958 a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).