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LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1150

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

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Testo in vigore dal: 27-1-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la concessione di lire 75 milioni quale contributo
straordinario  globale  per gli anni 1956, 1957 e 1958 a favore della
Agenzia  delle  Nazioni  Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi
(U.N.R.W.A.).