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LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1117

Modificazione della misura del contributo di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, nella spesa per costruzione di piccoli laghi e relativi impianti di utilizzazione.

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Testo in vigore dal:  19-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI - RUMOR - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA