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LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1117

Modificazione della misura del contributo di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, nella spesa per costruzione di piccoli laghi e relativi impianti di utilizzazione.

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Testo in vigore dal: 19-1-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
elevato  sino  al  50  per  cento  della  spesa per la costruzione di
piccoli   laghi   e   degli  impianti  necessari  alla  utilizzazione
dell'acqua    invasata    destinati    alla   irrigazione   ed   alla
fertirrigazione dei terreni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                           SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI
                                                      - RUMOR - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA