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LEGGE 10 dicembre 1959, n. 1110

Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal Comune di residenza.

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Testo in vigore dal:  17-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La disposizione contenuta nell'art. 4, lettera b), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativa alla indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.