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LEGGE 10 dicembre 1959, n. 1110

Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal Comune di residenza.

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Testo in vigore dal: 17-1-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  contenuta  nell'art.  4,  lettera  b),  del regio
decreto  28  dicembre  1913,  n.  1508,  relativa  alla indennita' di
tramutamento  per  le  famiglie  degli  ufficiali  dell'Esercito,  si
applica   anche   per  le  famiglie  degli  ufficiali  della  Marina,
dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.