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LEGGE 14 luglio 1959, n. 515

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

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Testo in vigore dal:  11-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Con effetto dal 1 gennaio 1959, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA