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LEGGE 14 luglio 1959, n. 515

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

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Testo in vigore dal: 11-8-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con   effetto   dal   1  gennaio  1959,  il  termine  di  validita'
dell'esenzione   assoluta   dall'imposta   di  bollo  in  materia  di
assicurazioni  sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, e' prorogato al 31
dicembre 1963.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - TAVIANI -
                                                           ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA