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LEGGE 26 giugno 1959, n. 486

Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le Aziende concessionarie di ferrovie.

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Testo in vigore dal:  5-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocità ordinaria, è applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1959

GRONCHI SEGNI - ANGELINI TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA