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LEGGE 26 giugno 1959, n. 486

Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le Aziende concessionarie di ferrovie.

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Testo in vigore dal: 5-8-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  tassa  erariale  stabilita  dall'art.  6,  punto  2), del regio
decreto-legge  29  gennaio  1922,  n.  40,  convertito nella legge 17
aprile  1925,  n.  473,  nella misura del 3 per cento per i trasporti
merci  a velocita' ordinaria, e' applicata, nella stessa misura del 3
per  cento,  anche  ai trasporti merci effettuati con resa accelerata
quando  trattasi  di  trasporti in servizio cumulativo interno tra le
Ferrovie  dello  Stato  e  le aziende esercenti ferrovie in regime di
concessione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1959

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - ANGELINI
                                                   TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA