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LEGGE 15 giugno 1959, n. 430

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

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Testo in vigore dal:  18-7-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, è sostituito dal seguente:
"I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.
L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione".

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA