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LEGGE 15 giugno 1959, n. 430

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

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Testo in vigore dal: 18-7-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957,
n. 678, e' sostituito dal seguente:
  "I   requisiti   della   cittadinanza,   della   buona  condotta  e
dell'assenza   di   precedenti   penali  sono  accertati  di  ufficio
dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.
  L'Amministrazione non puo' richiedere al privato atti o certificati
concernenti  fatti o circostanze che risultino attestati in documenti
gia' in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
  Sono  validi  a  tutti  gli effetti gli atti ed i documenti esibiti
spontaneamente     dai     privati     e     riconosciuti    regolari
dall'Amministrazione".

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 giugno 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA