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LEGGE 9 maggio 1959, n. 395

Proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova.

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Testo in vigore dal:  24-6-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni quaranta.