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LEGGE 9 maggio 1959, n. 395

Proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova.

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Testo in vigore dal: 24-6-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  anni  trenta, previsto dal decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  25  dicembre  1946,  n.  737, per la
esecuzione  delle  opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la
formazione   delle  nuove  banchine  verso  Sampierdarena  e  per  la
sistemazione  del  promontorio  di  San  Benigno,  e'  sostituito dal
termine di anni quaranta.