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LEGGE 30 aprile 1959, n. 285

Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  6-6-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1959

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA