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LEGGE 30 aprile 1959, n. 285

Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 6-6-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  prorogato  al  30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 17
aprile  1957,  n.  287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi
automotociclistici  e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici,
telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 aprile 1959

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA