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LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  18-3-1967
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Art. 4


La vigilanza, sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonché sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della, Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.
La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.
L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.
Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 17 marzo 1967, n. 81 convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1967, n. 268 ha disposto (con l'art. 8) che "Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono integrate con la partecipazione di: un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; un rappresentante dell'Ispettorato provinciale della alimentazione; un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato; un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.
Oltre ad esercitare i compiti derivanti dalla citata legge 25 marzo 1959, n. 125, e dall'articolo 6 del presente decreto, le Commissioni esprimono pareri e formulano proposte in ordine a questioni di interesse locale attinenti all'applicazione del decreto medesimo".