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LEGGE 18 marzo 1959, n. 168

Elevazione da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A.

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Testo in vigore dal:  5-5-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È elevata da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 la spesa massima autorizzata con l'art. 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1324, quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità - Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766.