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LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1324

Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.

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Testo in vigore dal:  15-12-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa massima di lire 450.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A.
In relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.
Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione a favore della Società carbonifera sarda.