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LEGGE 17 febbraio 1958, n. 63

Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello.

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Testo in vigore dal:  14-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1 luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA