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LEGGE 12 luglio 1949, n. 452

Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore.

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Testo in vigore dal:  3-8-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1


Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere trattenuti - per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge - nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.