stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-4-1958

Art. 3


Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione per gli enti di carattere regionale può disporre accertamenti anche mediante ispezioni di propri funzionari sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.