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LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 10-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A partire dall'esercizio 1° gennaio 31 dicembre 1959,  le  societa'
commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di  esercizio,  le
aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925,  n.  2578,  gli  altri
enti  pubblici,  che  abbiano  per  oggetto  la   produzione   o   la
distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il  bilancio  di
esercizio in conformita' ai modelli di stato patrimoniale e di  conto
economico  o  conto  dei  profitti  e  delle  perdite  allegati  alla
presente, legge. 
  Le  societa',  aziende,  enti  predetti,  quando  esercitano  altre
attivita' produttive e quando da queste attivita' abbiano  conseguito
nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di  quelli
conseguiti dalla vendita di  energia  elettrica,  hanno  facolta'  di
soddisfare all'obbligo  di  cui  al  comma  precedente  allegando  al
proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei  valori  di
bilancio  attinenti  la  gestione  esplicata   nella   produzione   o
distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi
modelli di cui al comma precedente. 
  Le   societa',   aziende,   enti   predetti,   il   cui   esercizio
amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti
ad  introdurre  nei  propri  statuti  o  regolamenti   le   opportune
modificazioni affinche' dall'esercizio 1959 tale decorrenza  coincida
con l'anno solare.